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Nuova incompatibilità?
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- Pubblicato: Sabato, 14 Gennaio 2012 13:23
Dopo il dottore l'avvocato?
DOMANDA: UN AVVOCATO CHE RICOPRE LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE PUÒ ESERCITARE AZIONE LEGALE DI RISARCIMENTO DANNI CONTRO IL COMUNE AMMINISTRATO?
RISPOSTA: La risoluzione del quesito involge una preliminare verifica delle norme di settore in materia di cause di incompatibilità con l’esercizio della professione forense. La materia delle incompatibilità trova la sua disciplina nell’art. 3 del Regio decreto legge del 27 novembre 1933 n. 1578, il quale prevede che l’esercizio della professione di avvocato è incompatibile con: 1) l’esercizio della professione di notaio; l’esercizio del commercio in nome proprio o altrui, con la qualità di ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura di anime; di giornalista professionista; di direttore di banca; di mediatore;di agente di cambio; di sensale; di ricevitore del lotto; di appaltatore di un pubblico servizio o di una pubblica fornitura; di esattore di pubblici tributi e di incaricato di gestioni esattoriali; 2) qualunque impiego o ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello stato, delle province e dei comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, della banca d’Italia, della lista civile, del senato, della camera e in generale di qualsiasi altra amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o a vigilanza dello stato, delle province e dei comuni; 3) ogni altro impiego retribuito anche se consistente nella prestazione d’opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario. Ebbene, la fattispecie sottoposta al mio esame non rientra tra le ipostesi di incompatibilità previste dall’ordinamento professionale. Si tratta allora di verificare se il contegno del professionista che assuma la difesa di un cittadino contro la pubblica amministrazione di cui è consigliere possa rilevare sotto altri profili anche eventualmente di mera opportunità. In proposito, vale la pena di fare riferimento all’art. 37 del codice deontologico forense, approvato il 17 aprile 1997, alla stregua del quale “l’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito, ovvero interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.” Non si può, infatti, escludere, che dalla contemporanea assunzione di un mandato professionale che deve essere esercitato secondo i principi di indipendenza, lealtà correttezza e fedeltà e di un mandato politico di tipo rappresentativo, possa insorgere una situazione di conflitto di interessi. Va però precisato che la norma sul conflitto di interessi è interpretata dalla giurisprudenza in senso restrittivo. Si ritiene, infatti, che l’esistenza di un conflitto di interessi vada valutata in concreto; il conflitto deve essere effettivo e non solo potenziale. (Cass. Sez. Unite 23 marzo 2004 n. 5776). Si consideri, in particolare, che la giurisprudenza ha riconosciuto la sussistenza di un conflitto di interessi con riferimento ad una vicenda societaria nella quale un avvocato aveva assistito il socio alienante nella trattativa di vendita delle quote ad altro socio, destinato a divenire unico socio dell’ente, e ciò pur essendosi lo stesso professionista continuamente occupato anche dell’assistenza della società. Proprio la preesistente e perdurante attività professionale svolta per conto della società è stata ritenuta tale da generare un conflitto effettivo di interessi.(Cass.Civ. sez. unite 15 ottobre 2002 n. 14619) Tornando al caso che ci occupa, giova far riferimento ad un parere espresso dal Consiglio Nazionale Forense in merito ad una fattispecie analoga avente ad oggetto proprio l’eventuale incompatibilità tra il munus di consigliere comunale e l’assunzione del patrocinio in controversie promosse contro l’amministrazione comunale nell’ambito dell’esercizio della professione forense. Il consiglio nazionale, escludendo che nella fattispecie potesse ravvisarsi una causa di incompatibilità tra quelle espressamente previste dalla legge, ha tuttavia rilevato la possibilità che il contegno concreto del professionista potesse assumere rilievo sul piano disciplinare per violazione dell’art. 37 c.d.f. (conflitto di interessi). Mi sembra, dunque, nel caso di specie, di poter richiamare le conclusioni assunte dal Consiglio Nazionale forense. Il professionista, cioè, accettando la difesa del cittadino contro la pubblica amministrazione, può incorrere in una situazione di conflitto di interessi, esponendosi, in questo caso, all’applicazione, da parte degli organi disciplinari del consiglio dell’ordine di appartenenza, delle sanzioni disciplinari che siano ritenute “adeguate e proporzionate” alla violazione commessa.
Lettera firmata