Opinioni

Vogliamo vederci chiaro

Ombre sulla prima deliberazione del nuovo consiglio comunale?

Il primo atto del nuovo consiglio comunale è stato quello di verificare l’eleggibilità e l’incompatibilità dei consiglieri eletti. Un atto formale, dovuto, che segue le dichiarazioni personali degli eletti rese alla segreteria del Comune. Il consiglio ha votato l’atto all’unanimità compresa, l’immediata esecutività. All’albo pretorio online non figura alcuna delibera del consiglio del 5 giugno, figura invece una determinazione del dirigente dell’ufficio finanziario (peraltro incompleta, evidentemente non efficace ) che consente la rateizzazione di cospicue somme dovute all’ente per cartelle esattoriali non pagate da parte di un consigliere moroso. La data della determina è del 6 di giugno ’11 cioè il giorno dopo che il consiglio ha approvato all’unanimità la deliberazione. Sembra probabile che il consigliere si trovi nei casi d’incompatibilità di cui al comma 6 del art. 63 Decreto Legislativo 267 del 2000. Se questa interpretazione risultasse autentica  i consiglieri (tutti) si sono trovati ad approvare un falso a seguito di una dichiarazione mendace allegata alla proposta di deliberazione. A questo punto sorgono spontanei degli interrogativi: I consiglieri possono in autotutela chiedere la revoca della deliberazione? L’ufficio finanziario ha informato la segreteria generale del comune dell'atto riguardante un consigliere comunale? L’autorità giudiziaria procede d’ufficio in merito ad un’ipotesi di falso in atto pubblico?  Il segretario comunale è tenuto ad informare il prefetto, i consiglieri comunali e l’autorità giudiziaria di sopraggiunte informazioni apprese direttamente da atti pubblici compiuti dallo stesso Ente? Il presidente del consiglio comunale è tenuto a difendere l’onorabilità del civico consesso garantendo e  tutelando tutti i consiglieri da atti che inducono in errore i membri del consiglio comunale, qualora ne venga a conoscenza? Per dovere di cronaca si esplicita che i casi d’incompatibilità sono differenti da quelli d’ineleggibilità pertanto nulla accadrebbe nel caso in cui si configurasse l’incompatibilità del consigliere tranne la surroga dello stesso con il primo dei non eletti.