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La posizione della Confraternita del Rosario

La sede della Confraternita del Rosariodalla sede della Confraternita riceviamo e volentieri pubblichiamo
A seguito delle indiscrezioni riportate  sul Portale Cerisano in Rete, con la presente si comunica la posizione ufficiale della Venerabile Confraternita Madonna del Rosario  fondata il 1767 a tutela dell’onorabilità degli associati e del patrimonio culturale/cattolico che da secoli rappresenta.Sono in corso attività  procedurali  con Mons. ARMANDO BRAMBILLA, Vescovo ausiliare di Roma e Delegato della Conferenza Episcopale Italiana per le Confraternite e i Sodalizi, per accogliere preventivamente  la missiva predisposta dai legali della Confraternita.

La questione, sottoposta al parere dell’osservatorio delle libertà delle istituzioni religiose, in una nota precisa che L’art. 71 della legge n. 222 del 1985 (al pari dell’art. 71 della legge n. 206 del 1985) stabilisce che le Confraternite non aventi scopo esclusivo o prevalente di culto continuano ad essere disciplinate dalla legge dello Stato, salva la competenza dell’autorità ecclesiastica per quanto riguarda le attività dirette a scopo di culto. La nuova disciplina, ai sensi della l. 25 marzo 1985 n. 121 (ratifica ed esecuzione dell’accordo 18 febbraio 1984), della l. 20 maggio 1985 n. 206 (ratifica ed esecuzione del protocollo firmato a Roma il 15 novembre 1984) e della l. 20 maggio 1985 n. 222 (disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici).La suddetta conclusione coordinata con la sentenza della Corte cost. 7 aprile 1988 n. 396 (successiva alle leggi del 1985) secondo la quale è costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 38 cost., l’art. 1 della legge n. 6972 del 1890, nella parte in cui non prevede che le istituzioni di assistenza e di beneficenza - regionali ed infraregionali - possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tutti i requisiti di un’istituzione privata.Non vi è, pertanto, nessun ostacolo all’applicazione alle Confraternite con scopo esclusivo o prevalente di culto dell’art. 10 legge n. 222 del 1985: "Le associazioni costituite o approvate dall’autorità ecclesiastica non riconoscibili a norma dell’art. precedente (e l’art. 9 non si applica alla Confraternita de qua, avente carattere locale) possono essere riconosciute alle condizioni previste dal codice civile. Esse restano in tutto regolate dalle leggi civili, salva la competenza dell’autorità ecclesiastica circa la loro attività di religione o di culto e i poteri della medesima in ordine agli organi statutari".